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Responsabilità Estesa del Produttore (EPR)

Entro la fine del 2024 tutti i paesi membri dell'Unione Europea dovranno aderire a quella che viene definita Responsabilità Estesa del Produttore, che punta a sensibilizzare i produttori di imballaggi in termini di materiali usati e i consumatori finali riguardo il corretto smaltimento e riciclo degli stessi.



COSA PREVEDE LA DIRETTIVA 852/2018

La suddetta direttiva (contenuta nel Decreto Legislativo 116/2020) prevede l'entrata in vigore della cosiddetta "Responsabilità Estesa del Produttore", termine derivato dall'inglese Extended Producer Responsability, e abbreviato con l'acronimo EPR.

Secondo quanto riportato nel testo della direttiva i produttori, entro la fine del 2024, dovranno aderire all'EPR per cercare di coprire per intero i costi relativi al riciclo e al corretto smaltimento degli imballaggi utilizzati per confezionare i prodotti. 


Citando la direttiva:

"L'applicazione di efficaci regimi di responsabilità estesa del produttore può avere un impatto ambientale positivo, riducendo la produzione di rifiuti di imballaggio e aumentando la raccolta differenziata e il riciclaggio di tali rifiuti."


E' chiaro quindi che la responsabilità dei produttori inizia nel momento stesso in cui vengono fabbricati gli imballaggi; i paesi dell'Unione Europea dovrebbero incentivare l'utilizzo di biomateriali (o comunque di materiali idonei al riciclaggio multiplo) e, nel caso in cui sia indispensabile ricorrere ad imballaggi monouso, garantirne il corretto smaltimento.

Allo stesso modo, nel momento in cui tali imballaggi diventano rifiuto, i paesi europei devono essere in grado di fornire adeguati servizi che permettano di gestirlo in maniera tale da non provocare un danno all'ambiente.

Per tutti questi motivi, punto cardine della direttiva è l'obbligatorietà per tutti i paesi europei di aderire all'EPR per fare in modo che i costi relativi alla raccolta, al trasporto, e allo smaltimento dei rifiuti da imballaggio siano coperti al 100% (nonché quelli relativi alla comunicazione e informazione in merito a tali direttive nei confronti dei consumatori finali).


QUALI SARANNO GLI OBBLIGHI PER I PRODUTTORI EUROPEI?

Per prima cosa è necessario sottolineare che vengono considerati "produttori" tutti coloro che posizionano e commercializzano sul mercato locale imballaggi contenenti merci che diventeranno poi rifiuti. E' giusto ricordare che vengono considerati tali anche gli imballaggi secondari, vale a dire quelli utilizzati per spedire il prodotto al consumatore finale.

Ad oggi sono due i paesi europei già interessati dalla normativa: Francia e Germania. Questi paesi hanno quindi l'obbligo di aderire ad una delle tante associazioni locali dedite allo smaltimento dei rifiuti derivati da imballaggi (CITEO per la Francia e LUCID per la Germania, giusto per citarne alcuni) in modo da ottenere il codice univoco che servirà nel momento in cui i produttori locali decideranno di immettere sul mercato uno dei prodotti interessati dalla normativa.

Entro il 2024, tutti i paesi europei saranno interessati da questa normativa.


COSA BISOGNERA' FARE IN CONCRETO?

Per fare in modo che gli obiettivi stabiliti nella direttiva vengano soddisfatti, gli stati europei dovranno adottare tutte le misure necessarie affinché vengano introdotti sistemi di raccolta, riciclo o recupero degli imballaggi usati (fra cui anche quelli prodotti dal consumatore finale) che permettano di gestirli in maniera adeguata senza provocare un danno all'ambiente.

Per fare ciò ogni paese può avvalersi della collaborazione di consorzi (privati e non) o delle competenti autorità pubbliche dedite alla raccolta e al riciclo di questi materiali, rispettando quelle che sono le loro modalità di esercizio o eventuali tariffe previste per poter accedere a determinati servizi. 

Potranno così ottenere il codice univoco di cui abbiamo già parlato nel paragrafo precedente che gli permetterà di immettere sul mercato ogni tipo di prodotto.


ALTRO PUNTO CARDINE: L'INFORMAZIONE

Per ridurre l'impatto dei rifiuti sull'ambiente è importante che anche i consumatori finali vengano informati in merito all'utilizzo degli imballaggi riciclabili o riutilizzabili; in questo modo sarà possibile sensibilizzarli in merito a questo tema così importante, contribuendo quindi all'espansione del settore relativo al riciclaggio dei rifiuti derivati dall'imballaggi e favorirne quindi un corretto smaltimento.

Allo stesso modo, per incoraggiare l'aumento dell'utilizzo di imballaggi riutilizzabili da parte delle aziende, gli stati membri dell'Unione Europea possono adottare misure particolari quali: incentivi, fissazione di obiettivi quantitativi e differenziazione dei contributi finanziari a seguito dell'utilizzo di questo tipo di imballaggi.


I VANTAGGI PER L'AMBIENTE

E' indubbio che la gestione dei rifiuti in Europa dovrebbe essere migliorata e gestita in maniera più consapevole per garantire una migliore qualità dell'ambiente che ci circonda, già ampiamente compromesso dallo sviluppo tecnologico e industriale degli ultimi anni. Inoltre, i costi di pulizia relativi allo smaltimento dei rifiuti dispersi costituiscono un inutile onere economico per la società.

Con questa direttiva i vantaggi per l'ambiente sarebbero considerevoli: l'Europa punta a promuovere i principi dell'economia circolare in modo da estendere il ciclo di vita dei prodotti e favorirne la condivisione, il riutilizzo, e il riciclo, con la conseguente riduzione della quantità dei rifiuti che finirebbero dispersi nell'ambiente.

Inoltre, poiché il riutilizzo di tali materiali consentirebbe di promuovere una bioeconomia sostenibile, si potrebbe contribuire a ridurre la dipendenza dell'Unione Europea dall'importazione di materie prime da altri paesi.

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